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Dalle origini al 1789

1249: La storia inizia

“In Christi nomine Amen. Anno Domini millesimo ducentesimo XLVIIII indictione VII, die X exeunte Augusto. In Campejo apud Hospitalium Sanctae Mariae de Campejo in presentia… omnes isti homines potestates et Rectores Montis Spinalis obbligaverunt pro se personaliter et principaliter et pro omnium quorum vicinorum qui habent partem in praedicto Monte Spinali, nec (rectius: nomine) locationis et conductionis in perpetuum investierunt D. Lombardum confratrem vel conversum Hospitalium Sanctae Mariae de Campejo, pro se et praedicto Hospitalio nominatim de una presa boschiva cum arboribus et prativa et cum magna selva… ab affictum exinde solvendum annuatim in Festo Sancti Michaelis ad Caritatem Sancti Faustini de Praeorio, et conducendum ad dictam Caritatem suarum expensarum unum pensum casei boni et pulchri, sicci de monte…”

“Nel nome di Cristo Amen. Anno del Signore 1249, 22 agosto. A Campiglio presso l’Ospizio di Santa Maria, in presenza di… tutti questi uomini, potestà e rettori del Monte Spinale, a nome loro e di tutti i vicini che hanno parte nel predetto monte affittano in perpetuo al priore Lombardo e per lui al predetto Ospizio di Santa Maria di Campiglio, un pezzo di bosco con alberi e prato e una grande selva… che l’affitto sia pagato annualmente il giorno di s. Michele alla carità di S. Faustino di Preore e sia condotto alla detta Carità sotto forma di un peso di formaggio buono e bello, secco e da monte…”
Il più vecchio documento finora conosciuto della storia delle Regole di Spinale e Manez è una copia in bollo da 6 Kreuzer del contratto di affitto in perpetuo al priore Lombardo dell’Ospizio di S. Maria di Campiglio, di un pezzo di terra con alberi e prato e con una grande selva, dietro compenso di un peso di formaggio buono, bello, secco e da monte, da consegnarsi annualmente il giorno di S. Michele (29 settembre) alla carità di S. Faustino a Preore.
E’ il 22 agosto 1249, alla firma dell’accordo presso l’Ospizio di Madonna di Campiglio vi sono alcuni podestà e rettori del Monte Spinale, a nome loro e di tutti gli aventi diritto nel detto monte. Il pezzo di terra dato in affitto corrisponde probabilmente all’attuale Mondifrà (se si accetta l’etimologia “monte dei frati”). Un mese dopo, il 28 settembre, nel cimitero di S. Faustino di Preore, un’ottantina di parziari (anche a nome degli assenti), conferma l’affitto perpetuo.
Questo primo documento che testimonia l’esistenza della Regola di Spinale ci è utile per evidenziare alcune fondamentali caratteristiche della Comunità. I podestà e i rettori presenti alla stipula del contratto rappresentano tutti i vicini che hanno parte al Monte Spinale: ciò significa che ci sono anche persone che non hanno parte a tale monte e pertanto la figura del podestà e del rettore si riferisce unicamente al Monte Spinale e non alle ville intere o alle vicinie. L’assemblea che deve ratificare il contratto di affitto è la pubblica regola.
Quella del Monte Spinale è quindi una proprietà privata indivisa solo di alcune famiglie e non di un’intera villa, anche se non si conoscono ancora i motivi di tale distinzione. I gruppi di famiglie che entrano a far parte di tale condominio non corrispondono più alle antiche ville. Da qui la distinzione tra parziari, ovvero gli aventi diritti alla proprietà, e non parziari, ovvero gli esclusi dalla proprietà.
Se il documento del 1249 ci dà prova dell’esistenza di questa comunità rurale (o comunanza agraria) prima di tale data, non è dato di sapere come il gruppo di famiglie parziarie, collegate comunque alla comunanza ecclesiastica della loro chiesa, abbia ottenuto il condominio del Monte Spinale, una vastissima area di montagna situata peraltro 20 chilometri più a nord dei luoghi di residenza, davvero molto lontano per quei tempi… Esistono anche in questo caso delle ipotesi: la donazione di un sovrano ad alcune famiglie della Conca di Preore quale compenso a prestazioni di guerra; una cessione munifica per compenso di aiuto bellico da parte di un castellano di Castel Spine; la cessione del monte ad una collettività di famiglie di Preore da parte del Comune di Mezzana, in Val di Sole, proprietario della terra, quale compenso per lo scavo, la lavorazione e il trasporto di un altare di marmo della famosa cava dei Ragoli.

1377: il primo statuto di Manez

“Nel nome di dio, Amen. Correndo l’anno dalla di lui natività 1377… il 24 del mese di maggio, nel territorio di Preore… nel luogo ove si chiama a Bafale, nella strada comune dove si fa e si conclama la Regola e il Consiglio del monte Manez… tutti questi uomini soprascritti, facendo per sé e a nome di tutti gli altri consorti assenti che hanno arte in detto Monte di Manez concordi e nessuno contraddicente… primieramente hano stabilito che qualunque persona tanto terera quanto foresta non ardisca non deba ne meno presuma in che tempo essere si sia ne a pascolare in detto Monte con Bestie Forastiere…”

Il secondo documento delle Regole giunto fino a noi è uno statuto per il funzionamento della Regola di Manez, compilato nell’anno 1377. Non si tratta in realtà della versione originale bensì di una copia appartenente al notaio Giacomo Delaido di Saone. Non si tratta neppure del primo statuto di Manez in assoluto, in quanto in esso vi sono citate precedenti disposizioni; si tratta bensì del primo statuto di Manez che noi conosciamo.
La riunione per la stesura delle norme si svolge a Bafal, un luogo a metà strada tra le ville di Cerana e Bolzana, dove sorge un capitello tuttora esistente (e il cui tetto fino ad alcuni anni fa attraversava tutta la sede stradale). Era il luogo riservato esclusivamente alle regole (assemblee) di Manez. Dal documento risultano presenti uomini di tutte le ville, tranne Cerana e Irone (forse non ancora scomparse ma gravemente provate dalla peste del 1348) e di Pez e Coltura, che non erano proprietarie di Manez.
Lo statuto è composto da una decina di articoli riguardanti alcuni doveri dei parziari e l’uso della montagna compresa nel territorio della regola di Manez (pascolo, taglio delle piante, ecc.). Sono inoltre previste una multa fortissima per chi provoca incendi sul monte e una normale per gli abitanti di Fisto, Ches, Bocenago e Canissaga (ovvero i paesi della Rendena confinanti con il territorio di Manez), che portano i loro greggi a pascolare a Manez.

La Comunità di Preore

Nell’epoca in cui inizia ufficialmente la nostra storia, i possessori delle Regole di Spinale e Manez vivevano all’interno della Comunità di Preore, unità politico-amministrativa che faceva parte del Principato Vescovile di Trento, una garanzia di autonomia per le nostre comunità rurali.

Se è vero infatti che l’istituto della “Pubblica Regola vicinale o comunale” è uno strumento di controllo del potere sulla popolazione, a questa viene comunque sempre riconosciuto il diritto alla proprietà privata e la partecipazione politica diretta. La vita politica nel Principato si basa sul pieno rispetto degli usi e le consuetudini tradizionali della popolazione.
La “Comunità o Università degli uomini di Preore” era suddivisa in vicinie o ville (paesi): Favrio, Vigo, Bolzana, Coltura e Pez (poi accorpati nel Comune di Ragoli); Binio, Larzana, Cort e Montagne (poi Comune di Montagne); Cerana e Irone (ma in un documento del 1525 non esistono più come ville); Mondrone, ovvero Preore.

Proprietà e Pubblica Regola

La Comunità (o Regola) era retta dall’assemblea dei capifamiglia, la pubblica regola, che si teneva presso il Campanile di Vigo ogni volta che si riteneva necessario. L’assemblea eleggeva ogni anno gli incaricati per il governo della Comunità, chiamati con nomi diversi nel tempo: i consoli, i giurati, i rettori, i regolani. Il sindaco faceva da tramite nei rapporti tra la Comunità e il Principato, ma sindaco era chiamata anche la persona incaricata di rappresentare la Comunità in qualsiasi negozio. C’era poi il saltaro, una sorta di odierno “guardaboschi”, era incaricato infatti di sorvegliare i boschi e i pascoli della Regola, di controllare chi vi lavorava, chi vi transitava con mezzi e animali; avvertiva “fogo per fogo” (famiglia per famiglia) della convocazione della pubblica regola.

Il patrimonio indiviso di boschi e pascoli era compreso tra i confini della comunità e non includeva ancora il Monte Manez; comproprietari erano gli abitanti originari o chi ne aveva ottenuto il diritto dalla pubblica regola: da qui nacque la distinzione tra vicini e forestieri, ovvero tra parziarie non parziari, cioè tra aventi diritto e non. La stessa distinzione vale anche per le ville, non tutte erano proprietarie dell’uno e dell’altro monte, anche se non si conoscono i reali motivi delle esclusioni da l’una o dall’altra proprietà.

Ma fu proprio questa singolare situazione a richiedere un’amministrazione separata e autonoma dei possedimenti di Spinale e Manez: in questo caso la Pubblica Regola non coincideva né con quella della comunità né con quella di una singola vicinia parziaria. La conseguenza logica fu quella di formare delle pubbliche regole solo per Spinale e Manez, con amministratori, rappresentanti ed organismi propri.

I proventi dei due monti, per quanto fossero esigui sia quelli in natura che quelli in denaro, venivano assegnati agli aventi diritto sulla base di appositi elenchi redatti e controllati periodicamente. Il presupposto fondamentale per essere iscritti negli elenchi degli assegnatari era quello di fare “fuoco proprio”, cioè di avere una famiglia separata con economia alimentare separata.

1410: il primo statuto di Spinale

“Nel nome di Cristo Amen. Mercoledì 11 giugno 1410 in Vigo di Preore, nel luogo ove si tiene la regola del monte Spinale… presenti… anche a nome dei loro vicini assenti, all’unanimità deliberarono il seguente satuto… 1 – chi sarà eletto console, saltaro o giurato debba prestare giuramento… 2 – chi sarà scelto dovrà andare a custodire il monte, secondo le disposizioni dei consoli; 3 – se qualche forestiero sarà trovato in Spinale a far danni dovrà pagare 30 soldi… ”

Il primo statuto della Regola di Spinale che conosciamo è datato 11 giugno1410; è composto da 5 articoli, due a carattere burocratico e tre a difesa del patrimonio. Il documento, compilato nella località di Vigo di Preore, ovvero nel tradizionale luogo in cui si svolge la regola di Spinale, a differenza del primo statuto di Manez non fa riferimento ai pascoli. Non è però pensabile che all’epoca non fosse già iniziato lo sfruttamento del territorio con l’attività di malga, riteniamo piuttosto che non fossero ancora avvenuti inconvenienti tali da richiedere la regolamentazione con specifiche norme.

1583: lo statuto più importante

“Nel nome di Cristo Amen. 8 maggio 1583. A Vigo di Preore, Pieve di Tione, diocesi di Trento. Nel luogo dal concei al campanil. Convocata la pubblica regola di Spinale nel luogo solito, gli uomini di… quindi satuirono ed ordinarono… che sul monte di Spinale debbano esserci tre malghe… che la manutenzione delle casine con i relativi calderoni tocchi ai rispettivi proprietari delle bestie… che le bestie delle tre malghe debbano salire e scendere da Spinale in uno stesso giorno fissato dalla comunità… che ogni famiglia parziaria che non sia proprietaria di bestie, possa affittare due vacche oppure 8 capre e condurle in malga (senza pagare l’erbatico)…”

E’ ritenuto lo statuto più importante della Regola di Spinale La premessa storica alla sua stesura fu il tentativo da parte di alcuni parziari di usurpare a loro privato vantaggio la proprietà di alcune zone del monte Spinale. Già nel 1581 si era tentato di impedire tale usurpazione con una transazione che però non soddisfò tutti così l’assemblea plenaria affidò la stesura del nuovo statuto ad un gruppo di lavoro composto da parziari rappresentanti di tutte le ville proprietarie.
Oltre a confermare le norme stabilite dallo statuto del 1410, gli articoli principali riguardano la regolamentazione delle malghe e dell’attività di alpeggio. Negli anni precedenti l’uso delle malghe esistenti e i criteri per avere diritto all’alpeggio avevano scatenato liti tra le diverse ville proprietarie. Una prima transazione aveva risolto solo parzialmente la situazione, per cui si rese necessaria una seconda transazione che fu assorbita dallo statuto.
Venne quindi stabilito che “sul Monte Spinale debbano esserci tre malghe: quella di Spinale per Favrio e Pez, quella delle Montagne ai Pezoi per Cort, Larzana, Binio e Coltura e la malga di Pozza dei Boch per Vigo, Bolzana e Cerana. Proibito il passaggio dall’una all’altra malga senza il permesso del console; obbligo di pareggiare le vacche il 3 maggio”.
Le malghe di cui si parla sono le attuali malga Fevri, malga Boch e malga Montagnoli.
Le famiglie parziarie che non avevano bestie da portare al pascolo e nemmeno beni sul monte Spinale avevano diritto ad un corrispettivo in denaro a copertura delle mancate entrate, il cosiddetto “cener”.
Si stabiliva inoltre che i non proprietari di bestie che affittavano due vacche da portare al pascolo erano esonerati dal pagamento dell’erbatico (ovvero l’affitto del pascolo); verrà pagato un importo ridotto solo con l’affitto di una eventuale terza mucca.

Vita di comunità

La vita della comunità procedeva negli anni e nei secoli tra alti e bassi, con periodi tranquilli e periodi di liti e conflitti. Dai documenti in nostro possesso, si evince che spesso ci furono da parte di alcuni parziari tentativi di usurpazione della proprietà dello Spinale a loro privato vantaggio.

I nuovi statuti intervenivano proprio a regolamentare situazioni poco chiare che potevano dare adito a tali fatti, ma talvolta le contestazioni non si fermavano davanti a nessuna norma e sfociavano in vere e proprie cause. Pensiamo che vicende di questo tipo si possano rintracciare in qualsiasi comunità, per quanto riguarda la nostra storia riteniamo importante descrivere soprattutto quelle avvenute nei secoli XVII e XVIII perché riguardarono in particolare la divisione degli utili dei due monti e produssero dei cambiamenti importanti nella vita e amministrazione delle Regole di Spinale e Manez.

Due furono i fatti storici che provocarono dei cambiamenti nei criteri di distribuzione degli utili tali da generare importanti liti, cause sempre più frequenti con relative sentenze e conseguenti transizioni e nuovi statuti.

L’aumentata mobilità della popolazione verso la villa di Preore che era la sede del Foro cominciò a creare qualche problema, soprattutto in conseguenza dell’epidemia di peste del 1630 quando Preore fu quasi interamente distrutta. Molte famiglie delle ville circostanti vi emigrarono e la ripopolarono mantenendo, com’era consuetudine, il carattere di vicini della villa originaria (in quanto all’interno della stessa comunità) e le famiglie parziarie di Spinale e Manez continuarono a figurare negli elenchi dei fuochi della villa originaria.

La guerra si successione spagnola coinvolse anche il territorio delle Giudicarie e comportò delle gravi conseguenze per l’economia della Comunità: requisizioni in natura e in denaro da parte delle truppe e forte indebitamento a cui le Vicinie cercarono di far fronte riscuotendo imposte a carico della Comunità. Per assolvere al pagamento delle nuove imposte i capi delle Vicinie decisero di trattenere direttamente a favore della cassa comune gli scomparti dei due monti assegnati ai loro parziari. Tale misura trovò in disaccordo le famiglie parziarie emigrate a Preore che insorsero contro le rispettive vicinie dando inizio ad una sequenza di cause, ricorsi e sentenze che trovarono definitiva soluzione nelle transazioni del 1734 e del 1789.

Vanno qui distinte le vicende dei parziari provenienti da Ragoli da quelle dei parziari provenienti da Montagne in quanto ebbero esito ben diverso.

La transazione del 1734

I primi parziari di Spinale e Manez emigrati a Preore dopo la peste del 1630 provenivano da Montagne che aveva raggruppato le ville di Larzana, Binio e Cort. I consorti (parziari) pretendevano di ricevere direttamente gli scomparti dei due monti di cui avevano conservato la proprietà, ma come abbiamo visto tali scomparti venivano trattenuti nelle casse della vicinia.

Le richieste insistenti non soddisfatte causarono una lunga lite che venne risolta con la “Carta di transazione del 1734”, un documento ritenuto ancora oggi uno dei pilastri fondamentali dell’attuale costituzione della Comunità di Spinale e Manez. Il punto più importante stabiliva come obbligo per i parziari di permettere alla vicinia di incassare le loro quote di Spinale e Manez “almeno fino a tanto che così sarà fatto anche dai vicini rimasti a Montagne”. Sulla base di questa transazione dunque i consorti emigrati a Preore da Montagne furono privati da ogni diritto di scomparto e di ingerenza nelle Comunanze agrarie di Spinale e Manez, almeno per qualche tempo.

La transazione del 1789

Più fortuna ebbero i parziari emigrati a Preore dalla vicinia di Ragoli che aveva riunito le ville di Favrio, Vigo e Bolzana. La causa durò ben 48 anni senza arrivare ad una sentenza definitiva tanto che nel 1789 fu sottoscritta dalle parti un’altra transazione: a differenza di quella del 1734 con i parziari di Preore venuti da Montagne, in questo caso i parziari oriundi di Ragoli ottennero il diritto al percepimento delle rendite di Spinale e Manez, con effetto immediato e per il futuro.

Ai parziari in causa, riconosciuto che l’amministrazione dei due monti doveva risiedere presso le Vicinie, fu concesso di inviare un proprio delegato presso l’amministrazione stessa. Tra i punti più importanti fu infine concordato che le Vicinie riunite non potessero fare nessuna azione contro i diritti dei parziari stabiliti nella stessa transazione.
Ancora più di quello del 1734, si tratta di un documento fondamentale per la moderna costituzione delle Regole.
Le due transazioni sono considerate gli ultimi atti liberi della storia delle Regole di Spinale e Manez, le vicende politiche dopo il 1789 ne condizionarono fortemente l’organizzazione e soprattutto ne minarono la secolare autonomia. Si dovrà arrivare alla seconda metà del 1900 per vedere riaffermata e tutelata la “forma unica” della nostra comunità insieme ad una ritrovata autonomia….

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