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Dal 1789 ad oggi

Il periodo napoleonico e l'impero austriaco

La Rivoluzione Francese e le vicende Napoleoniche cambiarono completamente l’assetto politico europeo e di conseguenza anche quello del Trentino: nel 1802 il Principato Vescovile di Trento venne annesso all’Impero Austriaco. Tutto il Trentino ritornò quindi all’Austria, che nel 1818 divenne la Confederazione Germanica. La fine della I^ Guerra Mondiale riportò il Trentino in territorio italiano, che conseguentemente visse insieme al resto d’Italia il Ventennio Fascista.

Le alterne vicende politiche ebbero ovviamente effetti anche sulla vita e l’organizzazione della Comunità delle Regole: dopo secoli di relativa pace ma soprattutto di autonomia garantita dal governo del Principato Vescovile di Trento, tutti i nuovi governi contrastarono qualsiasi forma di autonomia, anche quella delle Regole di Spinale e Manez in seguito all’abolizione delle libertà comunali.
Il Trentino si trovò improvvisamente in una situazione opposta a quella di poco prima: durante il periodo del Principato Vescovile il Comune “è inteso come un insieme di individui titolari personalmente e in solido di diritti e di doveri sia verso la proprietà collettiva che nelle competenze comunali”. Dopo il 1789 i nuovi governi ribaltarono completamente tale concezione: “il comune è inteso come ente a sé, titolare di diritti e doveri in posizione autonoma rispetto alle persone fisiche che lo compongono; le pubbliche regole vennero dichiarate “illecite combriccole di popolo”.

I nuovi Comuni

Nel 1806 nacquero le nuove municipalità, le nostre Vicinie furono sostituite dai Comuni moderni: le ville di Favrio, Vigo e Bolzana formarono il Comune di Ragoli; le ville di Pez e Coltura furono riunite nel Comune di Coltura, più tardi assorbito da quello di Ragoli; le ville di Cort, Larzana e Binio costituirono il Comune di Montagne.
La Comunità di Preore cessò definitivamente di esistere dopo il 1815, al suo posto fu istituito il Comune Generale di Preore di cui facevano parte i comuni di Ragoli, Montagne e Coltura.
Nel nuovo ordinamento le vicinie vennero quindi declassate a semplici frazioni del nuovo ente comunale e allo stesso tempo venne cancellata la distinzione tra vicini e non vicini, ovvero tra parziari e non parziari nel godimento delle proprietà indivise. Nel 1914 il governo austriaco abolì le “assemblee generali dei vicini”, sostituite dalle rappresentanze comunali.
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La nuova situazione politica scatenò una corsa al recupero per via giudiziaria dei diritti perduti da parte degli ex vicini e dei parziari delle Regole, attraverso infiniti processi che occuparono tutto il XIX secolo. E’ interessante a questo punto notare che generalmente gli altri comuni non si opposero alla riforma del loro ordinamento, in alcuni casi addirittura il nuovo assetto venne accolto con gioia, in quanto togliendo oltre ai diritti anche le responsabilità dei singoli verso l’ente, li sollevava da pesanti problemi economici. Negli ultimi secoli infatti la gestione pubblica aveva provocato un forte disavanzo comunitario e il debito veniva spartito tra tutti i comproprietari (mentre le rendite erano sempre più scarse!).
“Nella comunità di Preore invece, per merito delle entrate di Spinale e Manez, che proprio lungo il XIX secolo si fecero sempre più consistenti, la situazione era meno drammatica… il parziario non riceveva da tempo gli scomparti o ne riceveva solo una parte (in virtù delle ultime transazioni), non era però sottoposto ad ulteriori aggravi personali a causa del debito comunale e continuava a conservare il godimento dei due monti come in passato”.
Questa situazione fece riemergere la vitalità delle Regole di Spinale e Manez, a difesa dei propri interessi; fu proprio l’atteggiamento battagliero e non rinunciatario dei parziari di Preore a permettere la sopravvivenza delle Regole fino ad oggi, anche nella fase più dura del ventennio fascista quando la loro fine sembrava oramai certa.


 

L'atto del 1827

“Atto del 18 giugno 1827 in Ragoli innanzi l’Imperial Regio Clementi, presenti i rappresentanti dei comuni di Ragoli, Montagne, Coltura e Pez… nei conti del Comune Generale di Preore appariscono oltre alle cinque separate frazioni dei Ragoli, Preore, Montagne, Pez e Coltura anche le così dette due Università di Spinale e Manez… di promiscua spettanza… delle vicinie o famiglie originarie dei medesimi…

l’ammessa transazione del 1789… dimostra che la vicinia o comune di Preore non vi ha parte alcuna e che la rendita di quei due monti debba tra le vicinie condomine essere ripartita in proporzione alle famiglie originarie che ciascuna contiene…”

“… In vista di tutto ciò essi Rappresentanti, salvi gli eventuali diritti di ogni singolo vicino ritengono e stabiliscono unanimemente quanto segue:

ad1- che quei due monti siano a senso della transazione del 1789 da riguardarsi da ora in poi qual proprietà delle rispettive Vicinie e comuni cioè Spinale di proprietà dei solo comuni di Ragoli, Montagne, Pez e Coltura, e Manez di proprietà dei soli Ragoli e Montagne e che perciò tolta ogni distinzione fra i Vicini e non vicini, in quanto ai Comuni suddetti sia versato nelle rispettive casse comunali il reddito di quei monti…”

“… Essendo quei due monti di promiscua proprietà di più Comuni condomini abbisognandosi essi in ogni caso di una separata amministrazione…”

L’atto sanciva ufficialmente che i monti Spinale e Manez diventavano proprietà dei nuovi comuni di Ragoli, Montagne, Coltura e Pez. Come vedremo sarà una disposizione definitiva, salvo i cambiamenti negli assetti comunali.

Un secolo di processi

La nuova legge sui Comuni aveva quindi stabilito che spettava alle autorità politiche decidere sull’impiego delle rendite di un bene comunale. “Ai parziari residenti nelle ex vicinie condomine di Spinale e Manez, esautorati d’autorità dai loro diritti, nella speranza di recuperarli imboccarono l’unica via a loro disposizione, quella delle cause civili contro i propri comuni…”. E’ il caso però di evidenziare che il motivo fondamentale, comune denominatore di quasi tutte le cause, fu soprattutto il reiterato tentativo da parte delle Regole di limitare i diritti acquisiti dai consorti di Ragoli emigrati a Preore e tutelati dalla transazione del 1789.

1849: la parificazione delle condizioni di Spinale e Manez

La sentenza n. 1707 del 4 aprile 1849 del Giudizio di Tione risolse la vertenza tra le Regole e i procuratori dei parziari di Preore circa la possibile estensione agli stessi dei diritti di congodimento del monte Manez al pari del monte Spinale: la sentenza si espresse positivamente a favore della parificazione dei due diritti.

1885: la causa dei parziari di Montagne discesi a Preore

Il precedente fu la causa dei residenti a Montagne contro il loro Comune per rivendicare il diritto al versamento delle rendite dei monti Spinale e Manez che in base alla transazione del 1734 venivano trattenute dal Comune a vantaggio delle entrate comunali. La causa si risolse con una nuova transazione nella quale tale diritto venne parzialmente riconosciuto.
In seguito a ciò anche i parziari di Montagne emigrati a Preore avanzarono le stesse richieste e il diritto al versamento di un terzo della quota spettante venne esteso anche a loro. Non fu invece riconosciuta la possibilità di nominare un Procuratore come rappresentate nell’assemblea delle Regole, rimanendo ancora una volta discriminati rispetto ai parziari oriundi dai Ragoli.
Senza elencare le numerose cause e sentenze che si susseguirono per tutto il secolo, vorremmo qui evidenziare un aspetto inedito e interessante per quanto riguarda la posizione dei parziari di Preore oriundi dai Ragoli e dalle Montagne. Li avevamo lasciati alle vicende del secolo precedente e alle due separate transizioni del 1734 e del 1789, che descrivevano esattamente la posizione dei parziari emigrati a Preore nei confronti delle Regole, posizione più vantaggiosa per quelli venuti da Ragoli.
Ora, la volontà politica di favorire il comune nel suo nuovo aspetto, e di eliminare definitivamente la resistenza dei singoli censiti che disturbavano il nuovo ordinamento statale fecero sì che tra tutti i parziari si salvasse solo la categoria di quelli emigrati a Preore, considerati portatori di un diritto privato sulle rendite dei due monti e fondato proprio sulle due transazioni sopra citate, diventate dei documenti su cui basare il diritto personale alle rendite. L’emigrazione in una villa non parziaria da parte dei loro antenati aveva prodotto un effetto fortunato e non previsto.
Ecco perché in tutte queste nuove cause i domiciliati nei Comuni proprietari di Spinale e Manez, quali Ragoli, Montagne e Coltura, perdevano sempre: avevano il torto di non essersi mai mossi dalle vicinie originarie e di non aver mai litigato con esse per riottenere le quote mentre vigeva il diritto consuetudinario.
Dall’altra parte i giudici ignoravano o facevano finta di ignorare il carattere fondamentale della vicinia, la sua natura di associazione famigliare nel vero senso della parola che non aveva un ruolo pubblico come il comune.
I giudici distinsero sempre le parti in causa e le giudicarono con metodi diversi: secondo il diritto pubblico i parziari residenti nelle ex vicinie condomine diventate comuni; secondo il diritto privato i parziari emigrati a Preore. Il comportamento e le scelte dei giudici giocarono quindi un ruolo fondamentale nelle numerose cause del periodo austriaco, e attraverso le relative sentenze influirono in maniera importante sull’organizzazione delle Regole.

La legge austriaca sui Comuni del 17 marzo 1848: una nuova amministrazione per le Regole

La nuova legge riconosceva il vecchio ente morale delle Regole di Spinale e Manez che continuò a funzionare secondo le vecchie tradizioni; stabilì però un nuovo ordinamento amministrativo: alle rappresentanze comunali dei Comuni di Ragoli e Montagne venne attribuito il diritto di deliberare nell’ente delle Regole assorbendo tutte le funzioni relative all’ordinaria amministrazione. Le “Rappresentanze Comunali”, corrispondenti più o meno agli attuali consigli comunali, erano formati da una “Rappresentanza Minore o Ordinaria” e da una “Rappresentanza Maggiore”; era presieduta dal Sindaco di Ragoli ed in sua assenza dal Sindaco di Montagne.

L’assemblea della Rappresentanza veniva convocata due volte l’anno, una per la presentazione del resoconto e degli elenchi delle famiglie degli antichi parziari, l’altra per l’approvazione degli stessi resoconti ed elenchi e per fissare le quote degli scomparti. Ad ogni riunione veniva invitato il rappresentante dei parziari oriundi dai Ragoli e residenti a Preore, in virtù del riconoscimento a tale diritto ottenuto con la transazione del 1789. Questo procuratore non aveva però alcun diritto di voto, né di veto contro le delibere dell’assemblea; poteva solo fare osservazioni e rimostranze relativamente all’operato dell’assemblea, soprattutto in merito alla compilazione degli elenchi dei fuochi, questione che ha sempre provocato disaccordi tra i diversi parziari.

L’operato della Commissione costituente: le norme interne del 1876

Le tormentate vicende nella vita amministrativa delle Regole e soprattutto le numerose cause per le rivendicazioni di uno o dell’altro diritto manifestarono la necessità di scrivere delle nuove norme, soprattutto per quanto riguardava i criteri per l’iscrizione negli elenchi degli aventi diritto alle rendite dei due monti. Nel 1876 in tre successivi atti vennero stabiliti i seguenti requisiti:
a) la discendenza diretta legittima maschile da un’antica famiglia parziaria
b) la dimora per gran parte dell’anno entro il raggio del vecchio Municipio di Preore (ovvero i territori di Ragoli, Montagne e Preore), per un minimo di tre mesi l’anno, di cui un mese e mezzo consecutivo.
c) la tenuta di “fuoco fumante”. A questo proposito si precisò che “… si può far fuoco sullo stesso focolare anche da più consorti, quando la convivenza non sia indivisa”. Per quanto riguarda le donne venne confermata l’antica consuetudine di considerare come “mezzo fuoco” le famiglie composte da sole donne.
Non sono apparentemente dei principi nuovi, in realtà lo statuto del 1876 precisò o risolse alcune situazioni che negli ultimi anni avevano generato dubbi e causato conflitti. Il primo punto cancellava infatti la proposta avanzata da qualcuno di iscrivere negli elenchi dei parziari anche nuovi cittadini in base alle nuove leggi comunali sul diritto di incolato nei Comuni.
Per quanto riguarda il secondo punto, il requisito della dimora nell’antica comunità di Preore consentiva alle famiglie che avevano perso il diritto di iscrizione agli elenchi a causa delle emigrazioni fuori dal raggio della Comunità, di riacquistare il diritto tornando ad abitare nel paese natìo nel quale avevano mantenuto il domicilio.

Con l'Italia: il periodo fascista

La fine della I^ Guerra Mondiale riportò il Trentino all’Italia monarchica che di lì a pochi anni entrò nel periodo fascista: ciò significò un’ulteriore minaccia per l’esistenza delle Regole di Spinale e Manez in quanto sia il governo monarchico che quello fascista erano fortemente accentratori e non tolleravano l’esistenza di istituzioni autonome come volevano continuare ad essere le Regole. La legge n. 237 del 4 febbraio 1926 prevedeva la sostituzione della figura del sindaco con quella del Podestà, al quale vennero affidate le funzioni del sindaco, della giunta e del consiglio comunale. I comuni di Montagne, Ragoli e Preore, in quanto inferiori a 5.000 abitanti, furono assoggettati ad un unico podestà che ricoprì anche la carica di amministratore unico delle Regole di Spinale e Manez.

Successivamente i tre comuni furono riuniti nell’unico comune di Ragoli (legge del dicembre 1927).

Lo statuto del 1926

Per opporsi al nuovo scenario prospettato dalle leggi fasciste che minavano definitivamente la natura e l’autonomia delle Regole, i regolani dei due monti, in un estremo tentativo di difesa, diedero vita ad uno statuto normativo “… allo scopo di illuminare e guidare per il presente e per l’avvenire gli amministratori e gli aventi diritto sui beni di Spinale e Manez e le Superiori Autorità”. L’assemblea si riunì il 24 aprile 1926, alcune norme storiche vennero riconfermate mentre altre vennero modificate, in particolare quelle che riguardavano l’amministrazione delle Regole e la ripartizione degli utili, ovvero i principi messi in discussione dalle nuove leggi fasciste.
Sebbene in quel particolare momento lo statuto non produsse nessun effetto e fu duramente travolto dalla politica fascista, rimane un documento importane per gli intenti che l’hanno prodotto e perché servì da base per la formulazione del primo statuto in tempo di ritrovata autonomia, ovvero quello del 1960 che è attualmente in vigore.

Norme statutarie del 1926

La legge n. 1766 del 1927
stabiliva i criteri per la definizione e la successiva liquidazione degli usi civici da parte di apposita autorità (il CLUC – commissione per la liquidazione degli usi civici). Ne seguì un tormentato iter burocratico condotto dall’autorità competente, per l’applicazione della legge anche alle Regole di Spinale e Manez. Se in base agli accertamenti tecnici i beni delle Regole fossero stati riconosciuti come proprietà privata e non uso civico, la loro esistenza non sarebbe stata a rischio. In realtà la volontà politica era orientata ad assoggettare tali beni all’uso civico e i funzionari preposti alla verifica dovevano in qualche modo fornire le giuste motivazioni per farlo. A nulla servì la possibilità da parte dell’amministratore delle Regole di chiedere il riconoscimento giuridico, previsto dalla legge ma nella pratica mai attuato e quindi mai ufficializzato.
La sentenza definitiva del CLUC arrivò il 28 ottobre 1930 e si pronunciò come segue: “1) Spinale e Manez costituiscono demanio promiscuo delle frazioni di Montagne, di Ragoli e di Preore, del Comune di Ragoli; 2) non compete né ai parziari di Ragoli e Montagne né al Consorzio dei Preori parziari delle Regole di Spinale e Manez alcun diritto di percepire le rendite del predetto demanio; 3) … la proprietà dei suddetti terreni deve venire intavolata al nome delle predette frazioni…”.
La secolare storia delle Regole sembrava così conclusa, ma come’era tradizione nella storia delle Regole i parziari ricorsero in appello contro la sentenza perché venisse riconosciuto il loro diritto particolare e privato sui patrimoni di Spinale e Manez, ovvero che su di essi non venissero individuati usi civici.
La sentenza del 1933 confermò invece l’esistenza dell’uso civico sui due monti che vennero classificati come beni demaniali, e allo stesso tempo restituì alle Regole l’amministrazione di tali beni e il diritto dell’assegnazione delle quote agli aventi diritto. Una sentenza non priva di contraddizioni che trasse in inganno per la prima volta gli stessi parziari: essi infatti paghi del fatto che l’amministrazione restasse alle Regole e che continuasse l’assegnazione degli scomparti, non fecero più nessun ricorso!
La sentenza definitiva del 1938 confermò sostanzialmente le due precedenti del 1930 e del 1933 e segnò apparentemente l’epilogo della storia delle Regole di Spinale e Manez.
Ma la II^ Guerra Mondiale era alle porte: i cinque anni di conflitto e il successivo ritorno alla democrazia cancellerono il ventennio fascista e le sue leggi, almeno per quanto ci riguarda. Dopo il 1945 iniziò infatti un nuovo periodo per la storia delle Regole caratterizzato da un parziale ritorno all’autonomia.

Dal 1945 ad oggi: l'autonomia ritrovata

Già durante la II^ Guerra Mondiale iniziò il cammino delle Regole verso una nuova autonomia: nel 1941 fu chiesto ed ottenuto dal CLUC che l'amministrazione delle Regole fosse affidata ai commissari delle tre frazioni del Comune di Ragoli, anziché al podestà. Nel 1942 venne istituito il "Collegio dei Commissari frazionali di Ragoli, Preore e Montagne per l'amministrazione delle Regole di Spinale e Manez".

Ad esso subentrò nel 1948 il "Collegio dei Presidenti frazionali" nominati nuovamente in base a libere elezioni. L'esistenza del Collegio dei Presidenti cessò per effetto di una nuova importante legge regionale del 1952 in base alla quale venivano ricostituiti i tre comuni distinti di Ragoli, Montagne e Preore. L'anno successivo la Giunta provinciale nominò il "Comitato di amministrazione delle Regole di Spinale e Manez" formato da 6 rappresentanti, che rimase in carica fino al 1961, anno in cui fu ripristinata l'Assemblea Generale mediante libere elezioni.

La fine della guerra e la proclamazione della democrazia con il referendum del 1946, portò nuove speranze anche all'interno delle Regole, per un possibile ritorno all'autonomia. Già nel 1947 il ministro dell'agricoltura manifestò l'intenzione di riformare la legge sugli usi civici ripristinando le antiche consuetudini e il diritto di successione famigliare ereditaria.

La questione si spostò quindi sul piano locale: nel 1948 infatti le province di Trento e Bolzano divennero autonome e furono dotate di uno statuto speciale che fra l'altro dava loro facoltà legislativa primaria in materia di usi civici.

La Provincia Autonoma di Trento nel 1952 emanò la legge n. 2 per la regolamentazione delle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico (A.S.U.C.). Sebbene le Regole potessero genericamente rientrare nell'argomento della suddetta legge, storicamente si erano differenziate dagli altri usi civici, soprattutto per quanto riguarda l'amministrazione del patrimonio, sempre separata da quella dei beni "normali" delle singole vicinie. Per questo motivo la Provincia di Trento, su richiesta degli amministratori e della popolazione, emanò un'apposita legge, la n. 12 del 28 ottobre 1960 intitolata "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez".

L'articolo n. 2 della nuova legge ripristina dopo 160 anni l'Assemblea Generale delle Regole, ovvero la "Pubblica Regola" dell'epoca vescovile.
In realtà l'autonomia delle Regole rimane limitata dagli interventi della Provincia: alla Giunta provinciale spetta infatti l'approvazione degli statuti e dei regolamenti, nonché la vigilanza sugli atti e sui provvedimenti emanati dall'Assemblea.

L'Assemblea Generale, composta da 25 membri, venne eletta per la prima volta dai capifamiglia dei tre Comuni il 10 settembre 1961.
Nella prima seduta del 4 novembre 1961 l'Assemblea elesse il Comitato amministrativo, composto da 6 membri (3 di Ragoli, 2 di Montagne, 1 di Preore).
Il primo lavoro del Comitato fu la stesura del nuovo statuto come previsto dalla stessa legge, successivamente approvato dalla giunta provinciale. Si tratta dello Statuto attualmente in vigore, modificato più volte. Ultima modifica dell'Assemblea Generale del 22 settembre 2023 entrata in vigore il primo gennaio 2024.

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